L’Europa ad oggi è il maggior produttore, consumatore ed esportatore di olio di oliva; con i suoi 4 milioni di ettari è capace di produrre circa il 67% di tutta la produzione mondiale.
In questo contesto l’UE non è rimasta a guardare, anzi ha cercato di disciplinare e dare un ordine al mondo dell’olio di oliva; difatti con gli anni è stato sempre più spesso oggetto di studio da parte degli esperti, portando così l’UE a definire i diversi aspetti di questa materia regolamentando la classificazione dei vari oli, il tipo di analisi da effettuare per inserirlo nella giusta categoria, l’idonea etichettatura, fino a definire la sua stessa commercializzazione.

Le categorie di olio di oliva
Esistono otto diverse categorie di oli di oliva e di oli di sansa di oliva:
- olio extra vergine di oliva
- olio di oliva vergine
- olio di oliva vergine lampante
- olio di oliva raffinato
- olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
- olio di sansa di oliva
- olio di sansa di oliva grezzo
- olio di sansa di oliva raffinato.
Per poter essere commercializzato l’olio deve avere le caratteristiche richieste per ogni categoria e a loro volta le categorie sono stabile da due importanti parametri:
- le caratteristiche fisico-chimiche, quali il livello di acidità, l’indice di perossido, la composizione degli acidi grassi e degli steroli
- le caratteristiche organolettiche (sensoriali), quali il fruttato e l’assenza di difetti organolettici.
Olio di oliva vergini
Gli oli di oliva vergini sono suddivisi in tre categorie:
- L’olio extra vergine di oliva è la categoria con la migliore qualità. Dal punto di vista organolettico non presenta difetti e può avere un fruttato leggero, medio, intenso Il suo livello di acidità non deve superare lo 0,8%.
- L’olio di oliva vergine può presentare alcuni difetti sensoriali ma a un livello molto basso. Il suo livello di acidità non deve superare il 2%.
- L’olio di oliva lampante è un olio di oliva vergine di qualità inferiore con un’acidità superiore al 2%, senza caratteristiche fruttate e difetti sensoriali sostanziali. Non è destinato a essere commercializzato nella fase della vendita al dettaglio. È raffinato o usato a fini industriali.
Olio raffinati
Le seguenti categorie di oli di oliva non sono oli di oliva vergini:
- L’olio di oliva raffinato è il prodotto ottenuto dopo la raffinazione di un olio di oliva vergine difettoso (per es. l’olio di oliva lampante). Non è destinato a essere commercializzato nella fase della vendita al dettaglio. Ha un grado di acidità fino allo 0,3%.
- L’olio di oliva costituito da olio di oliva raffinato e da oli di oliva vergini è un olio ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con oli di oliva extra vergini e/o vergini. Ha un grado di acidità fino all’1 %.
- Olio di sansa di oliva greggio: la sansa di oliva è la pasta residua ottenuta dopo la spremitura dell’olio dalle olive. L’olio ottenuto da tale pasta è denominato olio di sansa di oliva greggio.
- Olio di sansa di oliva raffinato: l’olio di sansa di oliva greggio può essere raffinato e mescolato con oli di oliva vergini. Il risultato della miscela è denominato olio sansa di oliva raffinato. Il suo grado di acidità può raggiungere l’1%
Norme di commercializzazione
Una nota molto importante è che non tutte le categorie possono essere vendute ai consumatori ma solo olio extravergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva composto di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini e olio di sansa di oliva.
L’UE ha stabilito tramite dei regolamenti i termini per la commercializzazione di questi prodotti.
Vediamo di seguito i vari regolamenti disposti dall’UE
- Il Regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione: prevede le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di olive; fissa i limiti per i parametri di qualità e purezza per ciascuna categoria di olio di oliva e di olio di sansa di oliva e definisce le norme sull’imballaggio e l’etichettatura dell’olio d’oliva.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione: stabilisce che la verifica di conformità al regolamento n. 2022/2104 deve essere effettuata tramite controlli effettuati dalle autorità preposte.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione definisce i metodi di analisi da utilizzare per valutare la conformità dell’olio alla categoria dichiarata.
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
L’agricoltura biologica nell’olivicoltura
Dal 1º gennaio 2022 il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, è l’atto legislativo applicabile, noto anche come atto di base, che stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. E importante sapere che tutta la disciplina legislativa della produzione biologica sancisce il divieto assoluto dell’uso di OGM e la limitazione meglio se la definitiva eliminazione di insetticidi, erbicidi e pesticidi.


