Il metodo di “produzione biologica” di un azienda prevede un periodo di “conversione” che va dai 2 ai 3 anni (stabilito dall’art 2 del Reg. CE834/07). La tempistica varia in base al tipo di coltivazione che si intende convertire; generalmente dalla data di presentazione di notifica dell’azienda bisogna attendere 2 anni per le erbacee e 3 anni per le piante arboree.
Ad esempio per quanto riguarda gli uliveti le norme di conversione devono essere applicate almeno tre anni prima del raccolto, quindi se la notifica è avvenuta in data 1 ottobre del 2017 l’azienda potrà certificare il raccolto successivo al 1 ottobre 2020.
In questo periodo transitorio l’azienda assume tutti gli impegni previsti dalle normative per poter diventare in futuro azienda biologica, ma non può etichettare e commercializzare i suoi prodotti con il marchio biologico fin quando tale conferimento non gli viene riconosciuto dall’ente certificatore; può però identificare i prodotti come in “conversione” a condizione che siano state adottate tutte le misure richieste dall’agricoltura biologica almeno 12 mesi prima del raccolto.
Iniziare il processo di conversione all’agricoltura biologica richiede all’operatore una serie di adempimenti come:
- Procedure di ammissione al sistema di controllo
- Certificazione da parte dell’OdC
- Mantenimento della certificazione biologica
- Autorizzazione alla stampa delle etichette
L’OdC dopo aver esaminato la documentazione aziendale può ritenere opportuno effettuare una visita ispettiva negli appezzamenti dichiarati in fase di ammissione, al fine di controllare che l’operatore rispetti tutte le norme previste; difatti, nel caso degli oliveti, l’OdC potrà decidere di integrare la documentazione aziendale effettuando prelievi a campione del prodotto, delle foglie o del terreno da inviare al laboratorio analisi. Infine quando si arriverà alla fase di etichettatura dei prodotti, l’azienda dovrà inviare le bozze delle etichette all’OdC che una volta visionate autorizzerà il titolare alla stampa. Inoltre sarà responsabilità di chi effettua la fase di apposizione dell’etichetta avere una registrazione idonea a documentare in sede di verifica ispettiva la quantità di prodotto etichettato.